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Statuto e funzionamento di AeA


Statuto, regole, cariche di Autonomie e Ambiente

Associazione politica di fatto, registrata in Roma il giorno 11 novembre 2019

Con le modifiche approvate all'unanimità dalla III assemblea generale del 10 giugno 2023

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

E costituita l’alleanza politica denominata “Autonomie e Ambiente” (AeA), retta dal presente statuto.

Nota all’art. 1 approvata dalla III assemblea generale del 10 giugno 2023

Il cambio di sede legale non richiede modifica dello statuto. AeA è cortesemente ospitata dal Patto per l’Autonomia FVG, presso la sua sede legale di Via San Lazzaro 18, 33043 CIVIDALE DEL FRIULI (UD).

Art. 2 - DURATA, SIMBOLO, SITO INTERNET, SOCIAL NETWORK, STRUMENTI DI COMUNICAZIONE

La durata del movimento é indeterminata.

L’assemblea generale in seduta straordinaria può deliberare, in prima convocazione con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei delegati presenti e in seconda convocazione con la maggioranza semplice, lo scioglimento del movimento e la devoluzione del fondo comune in conformità dei principi ispiratori.

In caso di scioglimento l’assembiea generale stabilirà le modalità per la devoluzione del fondo comune e provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

Simbolo del movimento sono le parole “AeA Autonomie e Ambiente”, scritte in verde, contenute in un tondo bianco, con bordo profilato di nero.

II simbolo è di proprietà esclusiva dell’alleanza, al pari di tutti i simboli che il movimento utilizzerà nel tempo che, anche quelli non più usati, restano parte del patrimonio del movimento.

Gli organi dirigenti dell’alleanza dispongono in via esclusiva del nome e del simbolo in ogni elezione, con diritto e dovere di inibirne I’uso ad ogni altro soggetto che non sia autorizzate dagli stessi; a tal fine delegano il presidente ad agire in ogni sede con ampio mandato.

Il sito internet ufficiale dell’alleanza va intestato all’alleanza stessa, che ne é proprietaria; il presidente è il legale rappresentante del sito internet e di qualsiasi altro social network o strumento di comunicazione, e ne dispone in conformità alle decisioni dell’assemblea generale.

L’assemblea generale nomina uno o più responsabili per il mantenimento e l’aggiornamento del sito internet ufficiale, della pagina e dei gruppi Facebook ed Instagram, e di qualsiasi altro social network o strumento di comunicazione di cui si decida l’utilizzo.

Art. 3 - FINALITA’

L’alleanza ha quale fine la promozione del diritto dei popoli alla propria piena autodeterminazione.

Si prefigge inoltre di tutelare e promuovere il patrimonio identitario, storico, artistico e culturale dei singoli componenti.

L’alleanza persegue i propri obiettivi attraverso metodi pacifici, legali e democratici; in tale ottica partecipa alle elezioni e si fa promotrice e sostenitrice di referendum il cui oggetto rientri negli obiettivi statutari.

Art. 4 - PRINCIPI FONDANTI

L’alleanza riconosce i diritti dell’uomo, della donna e più in generale dell'individuo in conformità alle norme del diritto internazionate; rifiuta ogni forma di discriminazione fondata su razza, sesso, lingua, religione.

L’alleanza richiama e promuove in ogni forma l’identità culturale e storica dei suoi componenti quale fondamento della propria azione politica.

Art. 5 - PATRIMONIO, ENTRATE ED USCITE DELL’ALLEANZA

Il patrimonio dell’alleanza è costituito da tutti i beni che sono o diverranno di proprietà dell’alleanza stessa; dal nome, dal simbolo, dal sito internet ufficiale, dalle pagine e gruppi di Facebook, dai profili Instagram di qualsiasi altro social network o strumento di comunicazione dell’alleanza stessa; da eventuali erogazioni, contribuzioni, donazioni e lasciti; da eventuali fondi di riserva costituiti dalle eccedenze di bilancio.

Le entrate dell’alleanza sono costituite: dalle quote associative, quali stabilite annualmente dall’assemblea generale; dal ricavato dell’organizzazione di manifestazioni o partecipazioni ad esse; da contribuzioni volontarie di persone fisiche o giuridiche; da fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali anche mediante offerte di beni di modico valore; da contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di attività aventi finalita sociali; da ogni altra entrata che concorra a norma di legge ad incrementare l‘attivo sociale.

Le uscite dell’alleanza sono costituite: da spese generali degli organi direttivi, ivi comprese quelle congressuali; da contribuzione alle spese generali degli organi statutari; da spese per la stampa, attività di informazione, di propaganda, editoria, discografia, emittenza radiotelevisiva e qualunque altro strumento di comunicazione; da spese per campagne elettorali; e da ogni altro onere inerentele finalità dell’alleanza.

In caso di scioglimento, per qualunque causa, dell’alleanza, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione politica o non lucrativa di utilita sociale o a fini di pubblica utilità, secondo le determinazioni dell’assemblea generale.

Il contributo associativo all’alleanza è intrasmissibile, non è rivalutabile né può essere restituito.

L’assemblea generale può deliberare la partecipazione alla costituzione di fondazioni e/o associazioni i cui scopi ed oggetti sociali siano compatibili con le finalità dell’alleanza.

Art. 6 - ESERCIZIO FINANZIARIO DELL’ALLEANZA

L’esercizio finanziario ha inizio il giorno 01 (uno) gennaio e termina il giorno 31 (trentuno} dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio finanziario inizierà alla data di approvazione del presente Statuto e si concluderà il 31/12/2019.

Il tesoriere è responsabile della gestione finanziaria e patrimoniale del movimento, in conformità alle norme del presente statuto.

Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita del movimento, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge e, pertanto, saranno riportati al successivo esercizio.

Nota all’art. 6 inserita dalla I assemblea generale di Udine del 21 febbraio 2020

Fino a nuova disposizione, AeA non gestirà alcun fondo, non avrà entrate, non avrà uscite, non terrà contabilità e non presenterà bilanci; tutte le spese di funzionamento saranno a carico del movimento che esercita la presidenza.

TITOLO II - MEMBRI

Art. 7 - ADESIONE

Oltre ai fondatori possono richiedere l’adesione quali membri effettivi di AeA i partiti o i movimenti politici che in qualsiasi forma sono parte di ALE/EFA.

Altre formazioni politiche che rappresentano comunità territoriali e che condividono gli obiettivi e i principi di cui all’articolo 3 e della Carta dei Valori dell’alleanza possono chiedere l’adesione a AeA.

Art. 8 – COMPOSIZIONE (novellato dalla III assemblea generale del 10 giugno 2023)

L’alleanza è composta da membri effettivi, osservatori e associati, secondo principi e buone pratiche di un inclusivo confederalismo politico interterritoriale.

Il numero dei membri di AeA è illimitato.

Art. 9 - MEMBRO EFFETTIVO

La qualifica di membro effettivo può essere richiesta anche da partiti o movimenti politici non ancora associati ad ALE/EFA.

La richiesta può essere approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dell’assemblea generale, in via diretta o prevedendo una fase intermedia con la qualifica iniziale di membro osservatore.

L’organo direttivo elaborerà un parere preliminare e non vincolante assunto a maggioranza semplice che verrà proposto all’assemblea generale per la decisione definitiva.

La richiesta di adesione come membro effettivo di una organizzazione che opera sul medesimo territorio e nella medesima comunità di un membro già componente di AeA sarà valutata come segue: il richiedente dovrà allegare formale dichiarazione di disponibilità alla collaborazione politica con la formazione già presente in AeA, sottoscritta dai propri organi statutari in conformità ai poteri conferiti; si impegnerà a non partecipare ad elezioni in contrapposizione con le sopracitate formazioni salvo decisioni contrarie approvate dall’assembiea generale a maggioranza semplice.

Art. 10 - MEMBRO OSSERVATORE

La qualifica di membro osservatore può essere attribuita ai partiti o ai movimenti politici, non ancora associati ad ALE/EFA, che richiedono di operare insieme ad AeA.

Art. 11 - MEMBRO ASSOCIATO (novellato dalla III assemblea generale del 10 giugno 2023)

Organizzazioni, formazioni politiche, gruppi o anche singoli attivisti, ovunque presenti e operanti, che aderiscano ai principi fondamentali di AeA, possono diventare membri associati.

Art. 12 - ADESIONE

La procedura di adesione è stabilita da un regolamento interno che deve prevedere anche le quote associative annuali, stabilite secondo il principio dell’equità e della solidarietà tra i membri.

Nota all’art. 12 in collegamento con la nota all’art. 6, confermata dalla III assemblea del 10 giugno 2023

Al momento la quota di adesione è zero.

Art. 13 - DECORRENZA DEI MEMBRI

La qualità di membro decorre a partire dall’approvazione da parte dell’assemblea generale; si può perdere per dimissioni, per interruzione o per morosità.

Art. 14 - DIMISSIONI DEI MEMBRI

Ogni membro può in qualunque momento lasciare l’alleanza e le dimissioni vanno segnalate con lettera raccomandata, o mezzo equivalente, al presidente e sono efficaci dal momento della notifica all’organo direttivo, fatti salvi eventuali obblighi e oneri pendenti tra il membro e AeA.

Art. 15 – INTERRUZIONE DELL’APPARTENENZA (novellato dalla III assemblea generale del 10 giugno 2023)

L’interruzione dell’appartenza ad AeA può avvenire per spontanea rinuncia o per iniziativa dell’assemblea generale su proposta degli organi direttivi.

Art. 16 – SOSPENSIONE

(Abrogato dalla III assemblea generale del 10 giugno 2023)

Art. 17 - SOSPENSIONE PROVVISORIA (novellato dalla III assemblea generale del 10 giugno 2023)

Con le stesse modalità previste dall’art. 15, l’organo direttivo può procedere a una sospensione provvisoria, decidendone anche la durata, e alla sua scadenza rivalutarla.

Art. 18 - RICONOSCIMENTO

Tutti i membri di AeA riconoscono reciprocamente tutte le comunità rappresentate dagli altri membri.

TITOLO III - ORGANI SOCIALI

Art. 19 - ASSEMBLEA GENERALE

L’assemblea generale è l'organo sovrano ed è composta da tutti i membri effettivi e solo essi hanno diritto di voto, uno per ogni membro effettivo.

I membri osservatori e i membri associati sono sempre invitati e hanno diritto di parola.

I componenti dell’assemblea generale sono le formazioni e i movimenti politici che la compongono.

Le persone che fisicamente li rappresentano in assemblea generale sono i legali rappresentanti degli stessi o loro delegati; possono essere sostituiti con decisione autonoma dei singoli movimenti che dovra essere comunicata al presidente.

Gli aventi diritto di voto in assemblea generale:

- eleggono il presidente, almeno due vicepresidenti e il tesoriere;

- eleggono il collegio dei probiviri composto da 3 (tre) membri effettivi;

- eleggono, tra i membri effettivi, qualora previsti, e ve ne sia data facoltà, i loro rappresentanti negli organi dell'ALE/EFA quando essi vengono rinnovati;

- stabiliscono la linea e le azioni politiche di AeA;

- approvano il presente statuto e votano ogni sua modifica;

- eleggono un consiglio direttivo ed ogni altro organo esecutivo eventualmente previsto da regolamenti interni;

- approvano il bilancio preventivo e consuntivo, il rendiconto economico e patrimoniale, su proposta del consiglio direttivo;

L’assemblea generale è competente in ogni materia espressamente attribuitagli e in tutti i casi in cui una specifica competenza non risulti attribuita ad altri organi.

L’assemblea generale è convocata dal presidente, su richiesta del consiglio direttivo, su richiesta di almeno un terzo dei membri effettivi e comunque con cadenza minima annuale.

Tutti i membri che fanno parte di AeA sono invitati.

L’annuncio della convocazione, sia ordinaria che straordinaria, dovrà essere comunicato ai membri almeno 20 (venti) giorni prima mediante comunicazione via email all’ufficio di tutti i membri specificando la data, l'ora e la sede della riunione, nonché l’ordine del giorno in discussione.

L’assemblea generale, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita e atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno 2/3 (due terzi) dei membri effettivi.

In seconda convocazione, l'assemblea generale, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti e delibera validamente a maggioranza semplice.

La seconda convocazione dell'assemblea generale deve aver luogo almeno 1 (una) ora dopo la prima.

Non è ammesso il voto per corrispondenza o delega.

Il consiglio direttivo può deliberare inviti ad ospiti, con o senza diritto di parola, fatta salva l’approvazione degli stessi da parte dell’assemblea generale a maggioranza semplice; i tempi della permanenza degli ospiti vengono stabiliti dall’assemblea generale stessa.

Le decisioni sono prese a maggioranza semplice; in caso di parita il voto del presidente è preponderante.

Ogni votazione avente ad oggetto persone fisiche è segreta.

Le decisioni dell’assemblea generale si intendono valide e vincolanti per tutti i membri.

Art. 20 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio direttivo viene eletto dai membri effettivi dell’assemblea generale.

E’ composto dal presidente, da almeno due vicepresidenti. di cui uno con funzioni vicarie.

Un eventuale componente del Bureau ALE/EFA può partecipare alle riunioni del consiglio direttivo con diritto di parola ma non di voto.

Il consiglio direttivo amministra e rappresenta pubblicamente AeA.

Il consiglio direttivo dura in carica per tre anni; i componenti possone essere rieletti per non più di due mandati consecutivi.

Il consiglio direttivo può essere eletto contestualmente al presidente.

Ogni membro effettivo non può avere più di un componente nel consiglio direttivo.

Il mandato è subordinato all’accettazione della nomina.

Il mandato cessa con l’elezione del membro successore e nei casi previsti dal presente statuto.

Il mandato può essere revocato dall’assemblea generale e secondo il regolamento interno.

Le dimissioni prendono effetto dalla data di notifica al consigfio direttivo.

Nel.caso in cui un componente non sia in grado di portare a termine il proprio mandato può essere sostituito, mediante cooptazione, da un altro componente appartenente allo stesso partito fino alla successiva assemblea generale.

In caso di dimissioni della maggioranza del consiglio direttivo o del presidente é convocata entro 90 (novanta} giorni un’assemblea generale straordinaria per eleggere un nuovo consiglio direttivo; il presidente, o in sua vece il vicepresidente vicario, si occupa, fino alla stessa, dell’ordinaria amministrazione.

I membri del consiglio direttivo, incluso il presidente, possono essere revocati dall’assemblea generale in qualunque momento, con voto a maggioranza dei due terzi in prima convocazione e a maggioranza semplice in seconda convocazione.

Il consiglio direttivo deve essere composto tenendo presente i principi di equilibrio e proporzionalità tra i membri ed opera in maniera collegiale.

Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti e sono efficaci solo se la maggioranza dei membri è presente (anche in collegamento remoto); non sono ammesse deleghe.

Il consigtio direttivo è custode di tutti gli atti dell’alleanza e li rende disponibili a tutti i membri.

La missione del consiglio direttivo è assicurare la continuità dell’azione dell’alleanza.

Art. 21 - PRESIDENTE, VICE-PRESIDENTI

Il presidente è eletto dall’assembiea generale.

I vicepresidenti sono eletti dall’assemblea generale.

Il presidente può delegare ai vicepresidenti le sue funzioni.

Il presidente è il legale rappresentante di AeA.

Presiede l’assemblea generale e il consiglio direttivo.

Il presidente dirige i lavori del consiglio direttivo e rappresenta, anche in ambito internazionale ed istituzionale, l’alleanza.

Il presidente è titolare, durante il proprio mandato, del conto corrente dell’alleanza.

Art. 22 - IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il collegio dei probiviri è l’organo di giudizio dell’alleanza ed opera quale collegio arbitrale irrituale.

Ha il compito di giudicare, redimere, sanzionare i partiti/movimenti membri per fatti e comportamenti contrari allo statuto o alla Carta dei Valori, adottando le sanzioni in proporzione alla violazione contestata ed accertata su richiesta dell’Assemblea Generale o anche di un singolo membro dell’alleanza.

ll collegio è composto da 3 (tre) membri eletti dai membri effettivi.

Il collegio elegge fra i propri componenti il proprio presidente.

Il collegio dei probiviri è convocato dal presidente del collegio entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della contestazione della violazione, che può essere presentata da qualunque membro effettivo dell’alleanza.

In difetto di convocazione da parte del presidente del collegio, viene convocato dal presidente dell’alleanza o su richiesta di almeno 2 (due) componenti del collegio dei probiviri.

Il collegio dei probiviri è validamente costituito con la presenza di almeno 2 (due) componenti.

II collegio esamina singolarmente le contestazioni mosse ad ogni singolo componente ed agisce senza formalità di procedura ma nel rispetto del diritto di difesa del componente sottoposto a procedimento.

Il collegio dei probiviri delibera a maggioranza semplice dei propri componenti presenti; il voto del presidente vale doppio in caso di parita.

Nelle more del procedimento, il componente può esercitare tutti i propri diritti.

Il collegio dei probiviri può irrogare le seguenti sanzioni: censura scritta; sospensione dall’attività dell’alleanza o dalla carica eventualmente ricoperta e dall’elettorato attivo e passivo fino ad un tmassimo di 6 (sei) mesi.

La deliberazione del collegio dei probiviri ha efficacia immediata e deve essere comunitata senza ritardo all’interessato.

Nota sul collegio dei probiviri rinnovato dalla III assemblea generale del 10 giugno 2023

Sono stati eletti i tre nuovi probiviri della sorellanza: Cristiano Pennesi (Toscana); Andrea Maramotti (Romagna); Maurizio Onnis (Sardegna).

Art. 23 - TESORIERE

Il tesoriere viene nominato dai membri effettivi dell’assemblea generale.

Il tesoriere presiede all’amministrazione finanziaria del movimento e provvede alla gestione del patrimonio; alla gestione della contabilità del movimento; alla tenuta dei libri contabili; alla stesura dei bilanci e all’adempimento di tutte le formalità conseguenti, in conformità alle leggi vigenti in materia; all’incasso delle quote associative e delle rendite; all’erogazione delle spese dell’alleanza; il tutto in conformità ai principi di correttezza sostanziale e contabile nonché alle delibere dell’assembiea generale.

ll tesoriere ha il potere di compiere tutte le operazioni per richiedere l’apertura di un conto corrente intestato all’alleanza e di compiere le operazioni di ordinaria amministrazione.

Le operazioni di straordinaria amministrazione possono essere eseguite dal tesoriere solo previa apposita delibera dell’assemblea generale.

Su delega del presidente, il tesoriere può avere delega di firma sul conto corrente dell’alleanza; la possibilita di aprire e gestire conti correnti e deposito titoli bancari e postali; sottoscrivere mandati di pagamento; riscuotere somme a qualunque titolo spettanti all‘alleanza.

II tesoriere tiene apposito registro contabile delle entrate e delle uscite, visionabile o richiedendone copia in ogni tempo da ogni membro dell’assemblea generale e del collegio dei probiviri; i membri possono consultarlo nei 15 (quindici) giorni che precedono l’assemblea generale.

Il tesoriere predispone il bilancio consuntivo annuale, certificandone la veridicità e la conformità alla legge ed a principi sostanziali di buona fede, inviandolo a mezzo posta elettronica all’assemblea generale entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio e successivamente, per l’approvazione, alla prima assemblea generale utile.

Il tesoriere, una volta l’anno, presenta all’assemblea generale la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell’alleanza,

Nota sul tesoriere, confermata dalla III assemblea generale di Udine, 10 giugno 2023

Fermo restando che l’alleanza, fino a nuova decisione assembleare, non gestirà fondi e non terrà quindi alcun registro contabile, il tesoriere in carica fino a una successiva elezione è Igor Gabrovec.

Nota sul funzionamento dell’alleanza secondo le decisioni della I assemblea generale di Udine 2020, confermata e aggiornata dalla III assemblea generale del 10 giugno 2023

Il presidente dell’alleanza è il rappresentante del Patto per l’Autonomia (Friuli-Venezia Giulia).

I rappresentanti degli altri movimenti membri effettivi sono vicepresidenti.

Si costituisce una presidenza collegiale, composta dal presidente, dai vicepresidenti, da eventuali rappresentanti dei membri osservatori e degli associati, che esercita le funzioni del consiglio direttivo, ma anche, ove necessario e fatte salve le dovute formalità, i poteri dell’assemblea generale, ordinaria o straordinaria.

La presidenza collegiale si organizza per essere costantemente collegata anche in remoto, attraverso strumenti di chat.

Resta impregiudicata la facoltà del presidente e dei vicepresidenti di attivare gruppi di lavoro più ristretti e ad hoc.

Le decisioni vengono prese ordinariamente per consenso.

In caso di prese di posizione politica, è facoltà dei rappresentanti dei movimenti non associarsi alla decisione comune raggiunta, ma senza esercitare alcun tipo di ostruzionismo.

Nota storica sul funzionamento dell’alleanza durante l’emergenza sanitaria (verbale della presidenza collegiale del giorno 11/12/2020)

Si dà atto che la presidenza collegiale, collegata permanentemente in remoto, sta funzionando concordemente ed efficacemente, con pieno coinvolgimento dei rappresentanti di tutti i movimenti membri dell’alleanza, sopperendo a tutte le necessità, per consenso.

TITOLO IV - NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 24 - TRATTATI, ACCORDI E FUSIONI

Eventuali accordi meramente elettorali sono deliberati dall’assemblea generale che delega il presidente per la loro sottoscrizione.

Art. 25 - MODIFICHE

Lo statuto e ogni sua modifica sono approvate con maggioranza semplice dall’assemblea gerierale.

Le modifiche dei regolamenti interni dovranno essere approvate con maggioranza semplice dall’assemblea generale.

Art. 26 - DOTAZIONE E GRATUITA’ DELLE CARICHE

Tutte le cariche si intendono svolte gratuitamente.

La dotazione di AeA e le eventuali quote annuali di appartenenza sono decise da regolamento interno.

Art. 27 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

All’assemblea generale chiamata a votare questo statuto sono chiamati i movimenti che all’atto della costituzione (11/11/2019, ndr) fanno parte di ALE/EFA e che accettano di dare vita alla presente organizzazione, collegata ad ALE/EFA e operante sul territorio dello stato italiano.

Nessuna norma del presente statuto limita in alcun modo la facolta di ALE/EFA di riconoscere, sospendere, o cancellare il diritto di AeA o di suoi singoli componenti di definirsi rappresentanti o espressione di ALE/EFA nello stato italiano.

La denominazione dell’alleanza AeA riportata nel presente statuto è provvisoria e potra essere confermata o cambiata con decisione presa a maggioranza semplice dall’assemblea generale che dovrà tenersi entro tenersi entro 6 (sei} mesi dal presente atto.

Nota di chiarimento sul nome dalla I assemblea generale di Udine del 2020

La I assemblea generale di Udine del 21 febbraio 2020 ha deciso all’unanimità che il nome provvisorio “Autonomia e Ambiente” viene modificato in “Autonomie e Ambiente”.

Art. 28 - NORMA DI RINVIO

Per quanto qui non espressamente previsto si farà riferimento a quanto previsto dalla legge e dai regolamenti vigenti.

Pubblicazione e aggiornamenti

21 febbraio 2020 - Aggiornato all’unanimità dall’assemblea generale tenutasi alla vigilia della presentazione pubblica di Udine, 21 febbraio 2020.
20 gennaio 2021 - Pubblicato sul sito a cura di Roberto Visentin, presidente, e di Mauro Vaiani (allora vicepresidente).
11 dicembre 2021 - Nota a seguito delle conseguenze dell'emergenza pandemica, a cura del presidente Roberto Visentin e del segretario facente funzione Mauro Vaiani.
11 giugno 2023 - Collazione di modifiche e cariche approvate dalla III assemblea generale di AeA di Udine di sabato 10 giugno 2023.

 

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