Ministero pubblico dell'accusa e giudice terzo in Svizzera
 
 La Confederazione Elvetica (Schweizerische Eidgenossenschaft) è un esempio storico di notevole separazione dei poteri. La confederazione, i 26 cantoni, i comuni sono tre livelli di governo con un altissimo grado di divisione di responsabilità e poteri. I tre poteri legislativo, esecutivo e giudiziario sono separati ai diversi livelli.
L'ordinamento giudiziario prevede una sostanziale separazione fra i giudici, gli avvocati delle parti, il ministero pubblico dell'accusa. Quest'ultimo esiste sia a livello confederale che cantonale.
Le carriere di giudice e di titolare del ministero pubblico sono separate. L'accesso non avviene tramite concorso ma tramite elezione. Per essere eletti alle due distinte funzioni è necessario possedere requisiti minimi: la cittadinanza svizzera, il possesso del brevetto di avvocato, tre anni di pratica professionale e una buona reputazione. A differenza dell'Italia e di altri paesi vicini, sia i giudici che i titolari del ministero pubblico vengono eletti dai parlamenti. Le regole per l'elezione e i requisiti possono variare tra i diversi ordinamenti cantonali.
I partiti presenti nei parlamenti cantonali e nel parlamento confederale scelgono giudici e titolari del ministero pubblico assicurando rappresentanza di genere, proporzionalità fra i parlanti delle diverse lingue ufficiali, pluralismo nella cultura politica di provenienza.
Una iniziativa popolare del 2021, mirante a ridurre l'influenza dei partiti nella selezione di giudici e pubblici accusatori, introducendo per esempio il sorteggio fra i candidati dotati di sufficienti requisiti, fu respinta dal voto popolare, perché evidentemente i popoli della Svizzera hanno sufficiente fiducia nell'attuale sistema di elezione su indicazione dei partiti politici rappresentanti nelle assemblee legislative.
Berna, 30 ottobre 2025 - A cura della segreteria interterritoriale